Descrizione
In allegato l'ordinanza appena assunta dal Presidente Cirio con
la quale si recepisce il dPCM del 3 novembre 2020 firmato dal Presidente
Conte e la successiva ordinanza del ministro Speranza del 4 novembre
2020.
Con essa inoltre viene confermata la chiusura dei centri commerciali
nelle giornate festive e prefestive, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie,
studi medici e presidi sanitari.
Per quanto riguarda i mercati, in attesa di ricevere formale chiarimento
da parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si informa che
durante la riunione del Comitato Ordine Sicurezza Pubblica di oggi,
venerdì 6 novembre, il Prefetto di Torino ha dato indicazione di non
procedere, nelle more della ricezione del chiarimento, all'attività
sanzionatoria limitatamente a quelle attività di commercio al dettaglio
ambulante, quali fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni
e calzature per bambini e neonati, ammesse ad operare dall'allegato 23
del DPCM del 3 novembre 2020.
Si rammenta che resta comunque in vigore il rispetto dell'art.1, comma
9, lettera ff) nella quale si precisa che nei prefestivi e festivi i
mercati si possono svolgere per la sola parte alimentare.
la quale si recepisce il dPCM del 3 novembre 2020 firmato dal Presidente
Conte e la successiva ordinanza del ministro Speranza del 4 novembre
2020.
Con essa inoltre viene confermata la chiusura dei centri commerciali
nelle giornate festive e prefestive, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie,
studi medici e presidi sanitari.
Per quanto riguarda i mercati, in attesa di ricevere formale chiarimento
da parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si informa che
durante la riunione del Comitato Ordine Sicurezza Pubblica di oggi,
venerdì 6 novembre, il Prefetto di Torino ha dato indicazione di non
procedere, nelle more della ricezione del chiarimento, all'attività
sanzionatoria limitatamente a quelle attività di commercio al dettaglio
ambulante, quali fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni
e calzature per bambini e neonati, ammesse ad operare dall'allegato 23
del DPCM del 3 novembre 2020.
Si rammenta che resta comunque in vigore il rispetto dell'art.1, comma
9, lettera ff) nella quale si precisa che nei prefestivi e festivi i
mercati si possono svolgere per la sola parte alimentare.
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/11/2020 09:41:58